Autocertificazioni

Autocertificazione

Autocertificazioni

 

Che cos'è l’autocertificazione
Sono dichiarazioni presentate in carta semplice, con firma non autenticata e sostituiscono i certificati attestanti dati e stati personali, richiesti da pubblici uffici, da imprese che gestiscono un servizio di utilità o necessità pubblica (Enel, Telecom ecc.), nonchè Enti e soggetti privati che lo consentano.

Quando vi si può ricorrere
Sempre quando ci si rivolge ad un pubblico ufficio italiano che abbia la necessità di conoscere i nostri dati personali o gli altri fatti per i quali è ammessa l'autocertificazione. Possono ricorrervi tutti i cittadini italiani e comunitari. Gli extracomunitari regolarmente soggiornanti possono utilizzare l'autocertificazione per attestare fatti e situazioni certificabili da parte di soggetti pubblici italiani. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive rese a norma di legge.

Che cosa può essere autocertificato:
- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti politici e civili
- stato celibe coniugato, vedovo o stato libero
- posizioni agli effetti degli obblighi militari
- iscrizioni in albi/elenchi tenuti dalla P.A.
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio
- decesso del coniuge, ascendente o discendente
- titolo di studio o qualifica professionale, esami sostenuti, titoli di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualifica tecnica
- situazione dei redditi ed economica, assolvimento degli obblighi contributivi e loro ammontare
- possesso e numero di codice fiscale , di partita IVA e altri dati contenuti nell'anagrafe tributaria
- stato di disoccupazione, qualità di pensionato (e cat. di pensione), di studente- qualità di legale rappresentante di persona fisica o giuridica (società, associazioni ecc.) qualità di tutore e curatore
- iscrizioni ad associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- non aver riportato condanne penali e di non essere sottoposti a procedimenti penali
- qualità di vivenza a carico (ad es. in qualità di figlio dichiaro di vivere a carico di...)
- dati contenuti nei registri dello stato civile di cui l'interessato è a conoscenza (ad es. il regime patrimoniale dei conuigi)
- di non trovarsi in stato di fallimento o liquidazione e di non avere presentato domanda di concordato;
- appartenenza ad ordinamenti professionali.

Che cosa non può essere autocertificato
- certificati medici, sanitari, veterinari, di origine di conformità CE, di marchi o brevetti.

Informazioni utili
- nessun diritto, bollo od onere deve essere richiesto per l'autocertificazione;
- ogni singola amministrazione predispone la modulistica necessaria per la redazione dell'autocertificazione che occorre in sostituzione dei certificati;
- le autocertificazioni hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono;
- alcuni modelli sono in distribuzione presso le sedi Certificative e l'Anagrafe Centrale;
- si può fare anche su foglio bianco;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione è soggetta a controllo: se da questo emerge un falso, il dichiarante decade dai benefici ottenuti e può essere denunciato all'Autorità Giudiziaria.

 

MODULISTICA: link al modulo 2) della sezione modulistica

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio consiste in una libera dichiarazione riguardante fatti, stati e qualità personali che sono a diretta conoscenza dell'interessato. Può essere resa dai cittadini residenti e non residenti e può riguardare anche altri soggetti di cui se ne abbia conoscenza. Ogni ufficio deve fornire il modulo per le dichiarazioni richieste e la firma va posta di fronte al dipendente che riceve il documento oppure alla dichiarazione va allegata la fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento valido se l'atto è diretto alla Pubblica Amministrazione o ad esercenti o gestori di pubblici servizi. La firma va autenticata solo se l'atto è diretto ad Enti o ditte private e se la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è prodotta ai fini della riscossione da parte di terzi di benefici economici.

MODULISTICA: link al modulo 1) della sezione modulistica

 

Richiesta certificati

 

Dal 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore delle disposizioni della Legge 183/12.11.2011 (cosi detta legge di stabilità 2012) le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti sono  valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000.

Da tale data quindi i cittadini potranno richiedere (ed ottenere) solo certificati/estratti destinati a soggetti privati (banche, assicurazioni ecc.) sui quali, per evitare usi impropri, e' apposta, a pena di nullita', la dicitura: "Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" .

Come fare

Chiunque può richiedere un certificato anagrafico riguardante una terza persona, salvo particolari tipologie per le quali per ragioni di privacy non sia prevista la presenza dell'interessato o sua delega nominale
 
Costi
I certificati anagrafici in via generale sono soggetti ad imposta di bollo (€ 14,62) e diritti comunali (€ 0,52 o € 0,26). Le esenzioni all'imposta di bollo ed ai diritti costituiscono una eccezione riservata a pochi e specifici usi. Ai fini dell'esenzione al momento della richiesta deve essere dichiarato l'uso che, qualora risultanti ammissibile, sarà riportato sulla certificazione.

MODULISTICA: link al modulo 3) della sezione modulistica

torna all'inizio del contenuto