IMU
Come calcolare l'IMU. L'IMU è l'imposta municipale sugli immobili che dal 2012 reintroduce l'imposta l'imposta comunale sugli immobili ( ICI ) sul patrimonio immobiliare. L'imposta municipale è applicata sulla prima casa e su tutti gli immobili. Per calcolare l'IMU è necessario partire dalla rendita castale dell'immobile, calcolare la base imponibile (valore catastale) e quindi l'imposta IMU al netto delle eventuali detrazioni fiscali.
- Rendita catastale. La rendita catastale è indicata nell'atto di compravendita dell'immobile. Insieme alla classificazione dell'immobile è la base di partenza per il calcolo dell'imposta IMU.
- Rivalutazione del 5%. La rendita catastale deve essere rivalutata del +5% rispetto al suo valore originario. Si ottiene in tal modo la rendita catastale rivalutata (RC).
- Base imponibile. Sulla base della classificazione dell'immobile (A1, A2, ecc.) deve essere individuato il relativo moltiplicatore (M). Ad esempio per i fabbricati di classe A (salvo A10) il moltiplicatore del 2011 è 160. La rendita catastale rivalutata (RC) deve essere moltiplicata per il moltiplicatore (M) al fine di ottenere il valore catastale dell'immobile (VC). Il valore catastale è la base imponibile IMU.
- Aliquota IMU. L'aliquota IMU è decisa dal Comune ove è ubicato l'immobile. In generale sono adottate due aliquote, una ordinaria che oscilla intorno al 7,5 - 7,6 per mille e un'aliquota ridotta per le prime abitazioni del 4 per mille. I Comuni hanno facoltà di modificare entrambe le aliquote.
- Calcolo imposta IMU. Moltiplicando l'aliquota di imposta per il valore catastale (VC) si ottiene l'imposta IMU al lordo di eventuali detrazioni.
- Detrazione prima casa. Per le abitazioni principali può essere applicata una detrazione fiscale di 200 euro dall'imposta IMU. Ad esempio, se l'imposta IMU è pari a 600 euro, al netto della detrazione prima casa l'imposta IMU netta da pagare è pari a 400 euro.
- Detrazioni figli. Per ogni figlio domiciliato nell'immobile è prevista una detrazione di 50 euro, fino ad una detrazione per figli massima di 400 euro.
Per il calcolo IMU fare sempre riferimento alle indicazioni e agli aggiornamento sulla procedura di calcolo del Comune ove è ubicato l'immobile.
SOMMARIO
Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA’ ED AMBITO DI
APPLICAZIONE
Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE
FABBRICABILI
Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI
Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO
Articolo 6 BASE IMPONIBILE
Articolo 7 RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI
Articolo 8 DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA
Articolo 9 DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
Articolo 10 ASSIMILAZIONI
Articolo 11 ESENZIONI
Articolo 12 QUOTA RISERVATA ALLO STATO
Articolo 13 VERSAMENTI
Articolo 14 DICHIARAZIONE
Articolo 15 ACCERTAMENTO
Articolo 16 DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
Artico 17 RISCOSSIONE COATTIVA
Articolo 18 SANZIONI ED INTERESSI
Articolo 19 RIMBORSI
Articolo 20 CONTENZIOSO
Articolo 21 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA
Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli
articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione
nel Comune di Castel di Sasso dell’imposta municipale propria , d’ora in avanti denominata
IMU, istituita dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13,
oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione dell’IMU nel
Comune di Castel di Sasso, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza,
economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
Articolo 2
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
1. Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a
qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l’abitazione principale e le
pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.
Articolo 3
DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE
FABBRICABILI
1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1 del presente regolamento:
a) per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in
immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente
regolamento previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in
relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile ove abitualmente dimora
il nucleo familiare;
b) per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente all’unità ad uso abitativo;
c) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel
catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata
dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova
costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di
costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli
strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di
edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di
espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di
cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza
agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di
attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e
all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le
persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella
previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno
concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in
qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia
posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti
sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i
comproprietari;
e) per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse1.
Articolo 4
SOGGETTI PASSIVI
1. Soggetti passivi dell’imposta sono:
a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi
compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività
dell’impresa;
b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in
locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula
e per tutta la durata del contratto;
e) l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di
abitazione.
Articolo 5
1 Il secondo e il terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile stabiliscono che “Per coltivazione del fondo, per
selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o
di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla
fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente
impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio
rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
SOGGETTO ATTIVO
1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Castel di Sasso relativamente agli immobili la
cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla
istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui
territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce,
salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia
imposizione.
Articolo 6
BASE IMPONIBILE
1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi
dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei
commi 4 e 5 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno
di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della Legge 23
dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3,
C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati
classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere
dal 1° gennaio 2013;
e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Sono fatte salve le modifiche normative.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri
di cui al comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale
fino all’anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il
valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla
data di acquisizione ed è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento,
che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso,
i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui
al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701,
con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta,
a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il
valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a
fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui
al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno
di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della Legge n.
662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il
moltiplicatore è pari a 110.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1°
gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,
all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di
adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato
della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche2.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di
recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area,
la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 del
Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso
d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o
ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito,
ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o
l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il
contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto
previsto dal periodo precedente;
Articolo 7
RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI
1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di
cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola,
purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore
eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e
fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e
fino a euro 25.500;
2 Rientra nella potestà regolamentare dell’Ente Comunale, ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446
del 1997, la possibilità di individuare dei valori di riferimento (non vincolanti né per il Comune, né per il
contribuente) ai fini del versamento IMU.
c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e
fino a euro 32.000.
2. Nell’ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella
previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate
proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al
periodo dell’anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di
possesso. L’agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull’imponibile
calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che
coltiva direttamente il fondo. L’agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno
sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di
persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il
possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L’agevolazione ha
effetto anche ai fini del calcolo della quota d’imposta riservata allo Stato.
Articolo 8
DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA
1. Ai sensi del comma 6 dell’art. 13 della legge n. 214 del 22.12.2011, l’aliquota base
dell’imposta è pari allo 0,76 %. Il Consiglio Comunale con deliberazione adottata ai sensi
dell’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 15.12.1997 può modificare ,in aumento o in diminuzione,
l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. A decorrere dal 1.1.2012 l’aliquota è
determinata nella misura dello 0,76%;
2. L’aliquota per l’abitazione principale e le sue pertinenze è ridotta allo 0,4 %. Il Consiglio
comunale con deliberazione di cui al comma precedente può modificare, in aumento o in
diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. L’aliquota per l’abitazione
principale e le sue pertinenze è determinata con effetto dal 1.1.2012 nella misura dello 0,4;
3. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del d.l. n. 557 del
30.12.1993 l’aliquota è ridotta allo 0,2 %. Il Consiglio comunale con deliberazione di cui al 1
comma precedente può ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1%.
4. Per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 40 d.p.r. n. 917 del 1986,
per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società ovvero
per gli immobili locati, il Consiglio Comunale con deliberazione di cui al 1° comma può
ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 %.
5. Per i fabbricati costruiti e destinati per l’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati , e comunque per un periodo non
superiore a 3 anni dall’ultimazione dei lavori, il Consiglio Comunale con deliberazione di cui
al 1° comma può ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 %.
6. La delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di
pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno al
quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile,
le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in
anno.
Articolo 9
DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell’anno
durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza
dell’ammontare dell’imposta dovuta.
2. Se l’unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare
l’importo massimo di euro 400 e, dunque, l’importo complessivo della detrazione e della
maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.
4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell’anno nei quali si sono verificate le
condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello
finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per
più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
5. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,
nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa
adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la
riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13
del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.
Articolo 10
ASSIMILAZIONI
1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
Articolo 11
ESENZIONI
1. Sono esenti dall’imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio
territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai
consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale,
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro
pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del
Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27
maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i
quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad
accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo
15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Castel di Sasso è
ricompreso nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali,
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché
delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del Decreto
Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio
1994, n. 133, in quanto il Comune di Castel di Sasso risulta classificato tra i Comuni
montani di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT;
j) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS. L’esenzione si applica solo con
riferimento alla quota spettante al Comune;
k) gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone
precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere
pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi;
l) gli immobili ed i fabbricati relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di
servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato. L’esenzione si applica
solo con riferimento alla quota spettante al Comune.
Articolo 12
QUOTA RISERVATA ALLO STATO
1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo
Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative
pertinenze di cui al comma 7 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché dei
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13, l’aliquota
di base di cui al comma 6, primo periodo, del summenzionato articolo 13.
2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a
proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi
regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità
immobiliari assimilate all’abitazione principale ai sensi dell’articolo 10 del presente
regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale
assegnata all’ex coniuge.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste
dall’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di
aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal
contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di
cui all’articolo 13 del presente regolamento.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al
quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a
titolo di imposta, interessi e sanzioni.
Articolo 13
VERSAMENTI
1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei
quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto
per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso è effettuato in due rate di pari
importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16
dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le
disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità
stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del
modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con
apposito bollettino postale, intestato al Comune di Castel di Sasso.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è
pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per
conto degli altri.
6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12. Tale importo si
intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di
acconto o di saldo.
7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma
166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. Nel caso di decesso del soggetto passivo dell’imposta avvenuto nel 1° semestre dell’anno,
gli eredi o anche un solo erede per conto degli altri possono effettuare il versamento in
acconto dell’imposta relativa agli immobili ereditati entro il termine di versamento previsto
per il saldo d’imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell’anno gli eredi o un
erede per conto degli altri possono effettuare il saldo dell’imposta relativa ali immobili
ereditati entro il termine previsto per l’acconto d’imposta relativo all’anno successivo.
Articolo 14
DICHIARAZIONE
1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui
il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui
all’articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto
anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili
(ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU.
Articolo 15
ACCERTAMENTO
1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone
il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504
del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di
carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l’Ente può richiedere,
agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli
contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con
delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta. Tale soggetto sottoscrive
le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o
ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli
omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con
avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o
il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini
devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli
articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa
riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere
allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto
essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è
possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del
procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile
promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del
termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta
giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario
designato dal Comune per la gestione del tributo.
Articolo 16
DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione
di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di
accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del
pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un
massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è
superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di
idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli
predisposti dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente
alla data di presentazione dell’istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è
emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza
del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della
temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena
di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l’ultimo estratto conto
disponibile e l’estratto conto dell’anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti
bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica
soluzione;
c) l'importo non può più essere rateizzato.
ART. 17
RISCOSSIONE COATTIVA
1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il
termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse,
salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo
ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Non si procede all’accertamento e alla riscossione qualora l’ammontare dovuto,
comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito,
l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta.
Articolo 18
SANZIONI ED INTERESSI
1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal
cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento
per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta,
si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica
per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti,
ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la
loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte alla
misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il
termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con
il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è
commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall’articolo 13 del Decreto
Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari
per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si
applica la sanzione stabilita dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme
tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli
interessi moratori nella misura pari al tasso vigente, calcolati con maturazione giorno per
giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Articolo 19
RIMBORSI
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro
il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato
accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni
dalla data di presentazione dell’istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall’articolo 17,
comma 8, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza
dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall’articolo 13,
comma 6, del presente regolamento.
Articolo 20
CONTENZIOSO
1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente
comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto
dall’art.16 del presente regolamento.
Articolo 21
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA
1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione
regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 5.09.2012 e si applica dal 01.01.2012